Whistleblowing: normativa sulla segnalazione degli illeciti commessi nelle società in ambito 231/01

//Whistleblowing: normativa sulla segnalazione degli illeciti commessi nelle società in ambito 231/01

Il disegno di legge, ancora in via di approvazione da parte del Parlamento, prevede l’introduzione, nel corpo del D.Lgs. 231/01, che disciplina la responsabilità delle società dipendente da reato, dei whistleblower (che possono essere soggetti apicali o sottoposti alla direzione e vigilanza, ex art. 5 D.Lgs. 231/01) che, in forma anonima, segnalino gli illeciti commessi nelle società private.

Il legislatore è intenzionato a modificare l’art 6 del d.lgs. 231/, introducendo un nuovo comma 2-bis, ai sensi del quale i modelli di organizzazione e gestione dovranno prevedere dei canali che consentano ad apicali e sottoposti di presentare “segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione”

Dovrà essere previsto, inoltre, anche un canale informatico. E’ espressamente previsto il divieto di “atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante”.

Infine, dovranno essere previste anche “sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate”; non è previsto, invece, che il modello debba prevedere sanzioni per coloro che compiano atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

Il disegno di legge, inoltre, prevede che in caso di segnalazione il “perseguimento dell’interesse all’integrità dell’ente nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni” costituisca giusta causa di rivelazione (tranne nel caso di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l’ente) di notizie coperte dall’obbligo di segreto professionale (art 622 c.p.) e scientifico/industriale (art 623 c.p.), che di regola sono coperte dall’obbligo di fedeltà del lavoratore ex art 2105 c.c.

Il disegno di legge, quindi, prevede la disciplina del whistleblowing e la relativa tutela solo in relazione agli enti collettivi che abbiano adottato un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. 231/2001.

 

2017-11-17T16:30:56+00:00 7 Novembre 2017|News|