La novità normativa introdotta all’art. 6 d.lgs. 231/01 in tema di whistleblowing prevede la possibilità di segnalare ad un organo ad hoc (anche l’OdV) le violazioni del modello e del codice etico, nonché in ogni caso condotte penalmente rilevanti. Il canale era già previsto nel settore pubblico per segnalare comportamenti corruttivi.
Il segnalante (whistleblower) ha garanzia di riservatezza dei propri dati identificativi, ma non dell’anonimato.
Infatti, in caso di rilevanza penale, non essendo utilizzabile nell’ordinamento la “denuncia anonima”, l’Autorità Giudiziaria deve procedere ad identificare il segnalante per valutare la genuinità della denuncia medesima.
Così la Corte di Cassazione (con sentenza n. 9047 del 27 febbraio 2018) ha precisato che i dati del segnalante sono protetti e restano ignoti anche al segnalato in caso di procedimento penale, fino alla chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.).