Sicurezza sul lavoro: vigilanza del preposto alla sicurezza.

//Sicurezza sul lavoro: vigilanza del preposto alla sicurezza.

In tema di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08), la Corte di Cassazione ha di recente confermato una sentenza di assoluzione emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta nei confronti di un capo squadra – preposto alla sicurezza in cantiere, evidenziando due principi: l’impossibilità di radicare in capo al preposto un obbligo di presenza costante in cantiere e l’efficacia interruttiva del nesso causale nell’ipotesi di abnorme comportamento del lavoratore.

Nel caso di specie, il preposto, secondo l’Accusa, avrebbe omesso di informare il lavoratore infortunato della presenza di zolfo liquido all’interno di una vasca di contenimento presso cui il lavoratore si trovava per eseguire la propria prestazione lavorativa, così consentendo accidentalmente che il lavoratore cadesse all’interno della vasca e riportasse gravi ustioni al corpo.

La Suprema Corte, nel confermare l’assoluzione dell’imputato, ha escluso che si possa ritenere esistente un obbligo di presenza costante e continua sui luoghi di lavoro da parte del preposto. In pratica, la sussistenza di una culpa in vigilando del preposto non è deducibile dalla semplice assenza sui luoghi di lavoro e, dunque, non è possibile dedurre lo sviluppo causale dell’evento lesivo laddove sia accertato che la funzione di vigilanza è stata almeno in parte assolta. Non è dato sapere, tuttavia, quale sia il minimum di presenza richiesto al preposto, dovendosi effettuare l’accertamento in concreto caso per caso. Dalla definizione normativa di “preposto”, peraltro, si evincono il contenuto ed i doveri sulla “natura dell’incarico” conferitogli (Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 27 febbraio 2013, n. 9491): sulla base del perimetro dell’area di rischio è possibile individuare l’ambito entro il quale sussiste l’obbligo di governare le situazioni pericolose, da cui scaturisce la posizione di garanzia ricoperta (Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 13 settembre 2013, n. 37738).

Nel caso di specie, inoltre, si è ritenuto che l’astratto collegamento causale tra l’assenza del preposto in cantiere e l’evento lesivo sarebbe comunque stato interrotto a causa del comportamento del lavoratore, ritenuto totalmente estraneo alle quotidiane e abituali attività degli operai. Trattasi di un comportamento c.d. abnorme, cioè estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, ovvero rientrante nelle mansioni proprie del lavoratore, ma consistente “in qualcosa di radicalmente, ontologicamente lontano dalle pur ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro” (Cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 10 luglio 2015, n. 29794).

2015-12-29T17:47:18+00:00 29 Dicembre 2015|Approfondimenti|