La Corte di Cassazione continua a confermare l’indirizzo intrapreso all’indomani dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 sulla responsabilità penale del preposto.
In un caso (Cass. Pen., Sez. IV, 27 gennaio 2016, n. 3626), ad esempio, è stata così confermata la condanna di un RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e di un preposto per il reato di lesioni personali colpose in danno di un lavoratore dipendente di una impresa attiva nella produzione industriale di atomizzatori.
L’infortunio era avvenuto durante un’operazione di smontaggio, pulizia e rimontaggio di una parte del macchinario utilizzato per la produzione.
Il preposto, al quale ex art. 19 D.Lgs. 81/08 veniva contestato di aver omesso di dare al lavoratore informazioni sulle regole di prevenzione e protezione da osservare, è stato ritenuto penalmente responsabile per aver violato gli obblighi informativi (nei confronti dei lavoratori) e di segnalazione (nei confronti dei superiori).
All’RSPP, ex art. 28 D.Lgs. 81/08, è stato contestato di non aver individuato, nella valutazione dei rischi presso il reparto, specifiche e dettagliate misure di sicurezza da adottare durante le operazioni di pulizia e manutenzione del macchinario.