La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, (Cass. Pen., Sez. III, n. 15449 del 15 aprile 2015) ha ritenuto penalmente rilevante la costituzione di un trust allo scopo di tutelare fraudolentemente il patrimonio del contribuente e rendere così inattuabile la procedura di riscossione coattiva.
L’art. 11 D.Lgs. 74/2000 sanziona, infatti, chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte, per un ammontare complessivo superiore a 50.000 euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni, idonei a rendere tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Secondo un filone giurisprudenziale consolidato il reato risulta integrato laddove l’atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento completo del credito tributario, non essendo necessario che penda una procedura di riscossione (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 39079 del 9 aprile 2013). Ne deriva che, sotto il profilo oggettivo del reato, è necessaria la sussistenza di una condotta fraudolenta atta a vanificare l’esito dell’esecuzione tributaria coattiva, la quale non configura un presupposto della condotta, in quanto è prevista dalla legge solo come evenienza futura che la condotta tenderebbe a neutralizzare, mentre, sotto il profilo soggettivo, è indispensabile il dolo specifico di evasione.
Si tratta di un reato di pericolo, rispetto al quale la condotta penalmente rilevante può essere costituita da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso. La costituzione di un trust allo scopo precipuo di frodare il Fisco è penalmente rilevante laddove non sia effettivamente finalizzata ad altre operazioni imprenditoriali (ad esempio la necessità di conseguire liquidità) e consenta, come nel caso oggetto della pronuncia in commento, di operare la sottrazione del patrimonio societario ad eventuali azioni dell’erario finalizzate alla riscossione delle imposte, soprattutto laddove il disponente e il trustee coincidano nel medesimo soggetto persona fisica.