Tra le modifiche introdotte al codice di rito con la riforma del Ministro della Giustizia Andrea Orlando (Legge n. 103/2017), appena approvata, si segnala la reintroduzione dell’istituto del c.d. patteggiamento in appello.
Si tratta del Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello inserito dal legislatore all’art. 599 bis c.p.p.
Diversamente dal patteggiamento di cui all’art. 444 c.p.p. – che è un accordo sulla pena tra Pubblico Ministero ed imputato – il concordato in appello è un accordo sui motivi: si prevede che le parti, Procura Generale e imputato, possano trovare un accordo sull’accoglimento di alcuni motivi e sulla rinuncia di altri e, se necessario, rideterminare la pena che dovrà essere irrogata dalla Corte d’Appello.
Di particolare interesse le “linee guida” che la Procura Generale presso la Corte d’Appello è chiamata ad adottare per omogeneizzare l’applicazione dell’istituto. Con la pressoché certezza che i criteri impediranno un’applicazione diversificata nello stesso distretto , ma consentiranno l’adozione di criteri almeno in parte diversi tra le Corti d’Appello, con il rischio di un’applicazione a “macchia di leopardo” sul territorio nazionale.