La Riforma Orlando ha modificato il regime di prescrizione del reato.
Nel dettaglio è stato introdotto un nuovo comma all’art. 158 c.p. che prevede lo slittamento in avanti del termine iniziale del decorso della prescrizione per una serie di gravi reati offensivi di beni fondamentali quali la personalità e la libertà e integrità sessuale quando realizzati in danno di un minore: maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), tratta di persone (art. 600, 601 e 602 c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies c.p.) e stalking (art. 612-bis c.p.). In questi casi il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.
Sono state introdotte, inoltre, nuove ipotesi di sospensione a seguito di condanna non definitiva (art. 159 commi 2 e 3 c.p.).
In particolare, la sospensione della prescrizione è stata prevista tra la scadenza del termine per il deposito delle motivazioni e la lettura del dispositivo della sentenza nel grado di giudizio successivo, per un massimo di 18 mesi.