Il Tribunale di Nola, con ordinanza del 14 gennaio 2016, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 131-bis c.p., per violazione degli articoli 3, 13, 25, 27 Cost., nella parte in cui non estende l’applicabilità dell’istituto dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto all’ipotesi di ricettazione attenuata di cui all’art. 648, co. 2, c.p.
Il nuovo istituto dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto si applica, infatti, ai sensi dell’art. 131-bis, co. 1, c.p., «nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni». Esclusa, quindi, la possibilità di applicare la previsione di favore nei casi di ricettazione di particolare tenuità, di cui all’art. 648, co. 2, c.p., reato punito con la pena massima di sei anni di reclusione.
Secondo il Tribunale di Nola vi sarebbe «un ingiustificato diverso trattamento di ipotesi astrattamente configurabili come di particolare tenuità, che non appare sorretto da valori rispondenti ad un principio di ragionevolezza legislativa».
Nell’ordinanza la tesi è argomentata sottolineando come «la nuova causa di non punibilità è astrattamente applicabile a diversi reati di sicuro maggiore allarme sociale rispetto all’ipotesi attenuata della ricettazione ex art. 648, comma 2 del codice penale, norma che, nella pratica giudiziaria, viene applicata in relazione a fattispecie concrete scarsamente offensive».
La parola, ora, passa alla Corte Costituzionale, che dovrà pronunciarsi sulla legittimità dei limiti applicativi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.