La Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul perimetro della nozione di “incidente” nell’ambito del reato di guida in stato di ebbrezza. Con la sentenza n. 49352 del 15 dicembre 2015, infatti, la Cassazione ha statuito che è sufficiente un tamponamento con un’auto in sosta per integrare l’ipotesi di cui all’art. 186, co. 2 bis, Codice della Strada.
Laddove il conducente del veicolo sia coinvolto in un incidente stradale e sia accertato un tasso alcolemico superiore ad 1.5 g/l si deve provvedere alla revoca della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria applicabile a seguito dell’accertamento del reato.
Ad oggi, dunque, la giurisprudenza ormai consolidata ritiene che l’ipotesi di incidente rilevante ex art. 186 C.d.S. sia integrata anche nel caso in cui il conducente ebbro sia meramente coinvolto in un incidente stradale, a prescindere dalle proprie effettive responsabilità colpose nella causazione del sinistro. Lo stesso valga a dirsi nel caso di lieve tamponamento che non abbia procurato gravi danni ai veicoli o lesioni alle persone.
La nozione di incidente va, dunque, via via ad ampliarsi, ricomprendendo non solo le ipotesi in cui sia assente il coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Cass. Pen., Sez. IV, 6 novembre 2012, n. 47276), ma anche quelle in cui si verifichi una collisione del veicolo con un ostacolo qualsiasi: si pensi, ad esempio, all’urto contro il marciapiede o contro i diffusori del traffico, ovvero alla fuoriuscita dalla sede stradale, pur senza constatazione di danni a persone o cose (Cass. Pen., Sez. IV, 2 luglio 2015, n. 36777).
La revoca della patente di guida per il conducente con tasso alcolemico superiore ad 1.5 g/l in caso di incidente è disposta anche nelle ipotesi in cui il procedimento penale si concluda con una pronuncia di assoluzione per impossibilità di punire l’imputato per tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.