Responsabilità penale del “preposto di fatto”

//Responsabilità penale del “preposto di fatto”

Il dipendente dell’azienda privo di una formale investitura può assumere la qualifica di preposto di fatto laddove costantemente intervenga nell’esecuzione dell’attività lavorativa o impartisca istruzioni e direttive esercitando poteri in autonomia.

Il proposto di fatto – a cui è ricollegabile una responsabilità penale (posizione di garanzia discende dall’art. 299 D.Lgs. 81/08 che sancisce il principio di effettività delle funzioni svolte) – è colui che, nella situazione concreta, è individuabile come il soggetto che svolge poteri autoritativi sul lavoratore.

Il preposto di fatto non ha poteri organizzativi in senso ampio, ma si attiene alla direttive del datore di lavoro e dei dirigenti con compiti di controllo e sorveglianza dei lavoratori .

In tal senso è costante l’orientamento giurisprudenziale. «La prova dell’assunzione del ruolo di preposto non richiede un elemento probatorio documentale o formale, potendo il giudice del merito fondare il convincimento anche su testimonianze od altri accertamenti fattuali» (Cass. Pen., Sez. IV, 04/06/2015, n. 34299).

2017-09-26T11:58:57+00:00 26 Settembre 2017|News|