A Udine si assiste ad una delle prime applicazioni dello ius superveniens in materia penale-tribuaria.
Il giudice dell’esecuzione (Trib. Udine, 1 febbraio 2016, Giudice Dott. R. Pecile, in funzione di giudice dell’esecuzione), infatti, ha revocato ex art. 673 c.p.p. una sentenza definitiva di condanna per il delitto di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000, avendo il d.lgs. 158/2015 di recente innalzato la soglia di punibilità del delitto da 50.000 euro a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
La soglia di punibilità rappresenta un elemento costitutivo del reato (cfr. Cass. Sez. Un., 28 marzo 2013, n. 37424), costituisce il fatto tipico e perimetra il disvalore della condotta. Trattasi, dunque, di un elemento che deve essere coperto da dolo.
L’innalzamento della soglia di punibilità ha comportato una abolitio criminis parziale ex art. 2, comma 2 c.p., in base alla quale “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato”. Ne deriva che i procedimenti penali in corso al momento dell’introduzione della novella (22 ottobre 2015) per reati divenuti “sotto-soglia” devono concludersi con pronunce assolutorie ex art. 530, co. 1, c.p.p., ovvero con declaratorie pre-dibattimentali ex art. 129 c.p.p..
Gli effetti dell’abolitio, tuttavia, non si esplicano solo nell’ambito dei procedimenti non definiti con sentenza irrevocabile, ma, ex art. 2, comma 2 c.p., “se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali” . Da qui, ex art. 673 c.p.p., l’abolitio assume una valenza retroattiva e, dunque, una portata idoena a travolgere il giudicato penale.
Così è avvenuto avanti il giudice dell’esecuzione di Udine, il quale ha revocato una sentenza definitiva di condanna pronunciata in epoca anteriore alla recente riforma dei reati tributari (divenuta irrevocabile prima del 22 ottobre 2015) con cui l’imputato era stato condannato alla pena , sospesa, della reclusione per il delitto di omesso versamento di ritenute ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000 per un ammontare di 61.922 euro, importo superiore alla soglia vigente al momento del fatto (50.000 euro), ma inferiore all’attuale soglia modificata dal d.lgs. 158/2015 (150.000 euro).
La formula assolutoria scelta dal giudice di Udine è “perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato“, come espressamente indica l’art. 673 c.p.p., anche se non può dirsi che una tale indicazione assolutoria sia totalmente convincente.