Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare il decreto sulle intercettazioni che prevede il nuovo reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente punito con la pena della reclusione fino a 4 anni.
Il reato di diffusione di riprese e registrazioni fraudolente, che dovrebbe essere previsto dal nuovo art. 617-septies c.p., punisce chiunque diffonde riprese audio o video compiute fraudolentemente o registrazioni fraudolente di conversazioni telefoniche o telematiche che si siano svolte in forma riservata in sua presenza o in sua partecipazione.
La condotta di diffusione deve essere finalizzata a recare danno all’altrui reputazione o all’altrui immagine. Tanto è che il reato è procedibile a querela della persona offesa.
La punibilità è esclusa nel caso in cui la diffusione delle riprese o delle registrazioni consegua direttamente alla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario e in cui essa sia connessa all’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.