Reati tributari: legittimi i requisiti previsti per il patteggiamento

//Reati tributari: legittimi i requisiti previsti per il patteggiamento

Il Giudice per l’Udienza Preliminare della Spezia aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12 co. 2 bis e 13 co. 2 bis del D.Lgs. n. 74/2000.

L’art. 12 co. 2 bis D.Lgs. 74/2000 prevede che non possa essere concessa la  sospensione condizionale della pena laddove la condanna per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del D.Lgs. 74/2000 siano stati commessi realizzando un ammontare dell’imposta evasa superiore, congiuntamente, al 30% del volume degli affari ed a 3 milioni di euro. A parere del Giudice rimettente, tale norma violerebbe l’art. 3 Cost., espressione del principio di uguaglianza formale, l’art. 25  co. 2 Cost., in quanto al Giudice sarebbe preclusa la valutazione sulla concreta gravità del reato ai fini della sospensione condizionale, e l’art. 27 Cost., risultando il trattamento sanzionatorio condizionato dalla sola rilevanza del danno causato.

L’art. 13 co. 2 bis D.Lgs. n. 74/2000 stabilisce che l’istituto dell’applicazione concordata della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento) possa trovare applicazione nei reati tributari solo laddove ricorra la circostanza attenuante prevista dall’art. 13 co. 1 e 2 D.Lgs. 74/2000, cioè solo quando sia stato estinto il debito tributario.

Ad avviso del Giudice per l’Udienza Preliminare della Spezia, la norma violerebbe – anch’essa come la precedente – l’art. 3 Cost., nonché l’art. 24 Cost., comprimendo il diritto di difesa dell’imputato non abbiente.

La Corte Costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di queste due norme – ha precisato che con l’art. 13 co. 2 bis D.Lgs. 74/2000 il Legislatore ha voluto introdurre un’esclusione oggettiva del patteggiamento «che si affianca alle numerose esclusioni oggettive dal cosiddetto “patteggiamento allargato” – ossia dal patteggiamento per una pena detentiva compresa tra i due e i cinque anni – già previste dall’art. 444, comma 1-bis, c.p.p.

A parere della Consulta, quindi, rientrerebbe nell’ambito di discrezionalità del legislatore collegare al titolo del reato, e non soltanto al livello della pena edittale, un trattamento più rigoroso per l’accesso al rito alternativo.

Per questi motivi, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n. 74/2000 e di conseguenza inammissibile, per difetto di rilevanza, quella relativa al divieto di concessione della sospensione condizionale della pena.

Restano vigenti, pertanto, i limiti alla possibilità di accedere al patteggiamento e al beneficio della sospensione condizionale della pena.

2015-07-13T12:05:40+00:00 7 Luglio 2015|News|