In materia di reati tributari l’art. 13, comma 3, d.lgs. 74/2000 prevede ai fini della non punibilità del reato di cui agli artt. 10 bis (omesso versamento ritenute dovute o certificate), 10 ter (omesso versamento IVA), 10 quater, comma 1, (indebita compensazione), la possibilità, laddove il debito tributario sia già in fase di estinzione mediante rateizzazione, di estendere il termine per pagare il residuo fino a tre mesi (più eventuali ulteriori tre mesi) prima della dichiarazione di apertura dibattimentale.
Come deve procedere, quindi, il giudice se, prima dell’apertura del dibattimento, siano necessari oltre sei mesi – in base al piano rateale predisposto tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate – per estinguere il debito ?
Il Tribunale di Treviso ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, d.lgs. 74/2000 in relazione agli artt. 3, 24 Cost, con ordinanza del 23 febbraio 2016, nella parte in cui non prevede, appunto, la possibilità di concedere (prima della dichiarazione di apertura del dibattimento) un termine superiore a sei mesi e coincidente con il maggior termine corrispondente a quello concesso per la rateizzazione del debito tributario.
La parola sul punto ora passa alla Corte Costituzionale.