Il legislatore ha introdotto nel corpo del D.Lgs. 231/01 l’art. 25-terdecies relativo alle fattispecie di razzismo e xenofobia.
Il reato presupposto inserito nel catalogo 231 è quello di propaganda, istigazione o incitamento al razzismo previsto dalla Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, siglata a New York, il 7 marzo 1966, ratificata in Italia con legge ad hoc.
La condotta penalmente rilevante è da individuarsi nella negazione, minimizzazione in modo grave o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.
Il reato è astrattamente configurabile in capo agli organi di informazione e stampa, società che gestiscono siti web e blog, radio ed emittenti televisive. Tutte queste società, quindi, dovrebbero porsi il problema di adeguare il proprio modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/01 per “schermarsi” da questa nuova fattispecie di reato contestabile non solo alla persona fisica, ma anche all’ente.