Prescrizione della frode fiscale IVA: inapplicabile la sentenza “Taricco”

//Prescrizione della frode fiscale IVA: inapplicabile la sentenza “Taricco”

I reati fiscali in materia di IVA si prescrivono in Italia secondo le regole interne proprie del nostro ordinamento a prescindere da quanto voluto dalla Corte di Giustizia.

Così il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Ravenna (cfr. la sentenza del Tribunale di Ravenna, Ufficio GUP, 3 aprile 2017, ud. 6 marzo 2017, n. 142), con provvedimento assunto ex art. 129 c.p.p., ha dichiarato il non luogo a procedere per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione nell’ambito di un procedimento per associazione per delinquere finalizzata ad una serie di reati tributari in materia di IVA (dichiarazioni fraudolente mediante indicazione di fatture per operazioni inesistenti ex art. 2, d.lgs. 74/2000, classico schema della c.d. “frode carosello” IVA tramite fatture false).

Tutti i reati in contestazione si erano consumati, infatti, tra il 2004 e il 2008. Trattavasi di reati tutti prescritti.

Il Tribunale di Ravenna ha ritenuto di dover superare l’orientamento sull’impossibilità di dichiarare la prescrizione in materia di frode IVA sostenuto nella nota sentenza della Corte di Giustizia UE, 8 settembre 2015 (Grande Sezione), Taricco, Causa C-105/14, e si è conformato al contenuto dell’ordinanza n. 24/17 della Corte Costituzionale.

L’orientamento espresso dalla CGUE nella sentenza Taricco non è, infatti, compatibile con il sistema interno e non può trovare applicazione. Il regime della prescrizione non può essere sottratto alle disposizioni costituzionali. Né può applicarsi, ex art. 325 TFUE, una regola contraria al principio di legalità in materia penale.

L’unica soluzione compatibile con l’ordinamento interno e coerente con il sistema giudico italiano è applicare anche in materia di frode fiscale IVA il regime di prescrizione previsto dalla legge italiana.

2017-05-24T22:41:23+00:00 23 Maggio 2017|News|