La nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p. consente al Giudice di pronunciare, se ne ricorrono i presupposti, una sentenza di improcedibilità dell’azione penale.
Il provvedimento definisce il procedimento in senso favorevole all’imputato, anche se è bene tenere presente che viene iscritto nel certificato del casellario giudiziale e, se pronunciato con sentenza, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e/o amministrativo.
Non vi è, invece, iscrizione nel casellario giudiziale quando in fase di indagini sia disposta l’archiviazione del procedimento penale per particolare tenuità del fatto con decreto o ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari. In tal caso, infatti, non si è in presenza di un provvedimento definitivo (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 9 ottobre 2017, n. 46379).