Misure cautelari: la legge n. 47/2015 non ha effetti retroattivi

//Misure cautelari: la legge n. 47/2015 non ha effetti retroattivi

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, con la sentenza n. 34848 depositata il 12 agosto 2015, l’insussistenza di effetti retroattivi della l. n. 47/2015, che ha modificato, tra l’altro, l’art. 274 c.p.p. in tema di misure cautelari.

Alla luce della novella legislativa, infatti, in tema di esigenze cautelari, non è più sufficiente che il pericolo di fuga di cui alla lett. b) dell’art. 274 c.p.p. sia “concreto”, ma è altresì necessario che sia “attuale”. Lo stesso valga a dirsi per il pericolo di reiterazione del reato di cui alla lett. c) dell’art. 274 c.p.p.

La nuova formulazione della norma non può trovare applicazione retroattiva. Ne deriva che le norme di favore non possono essere applicate sulle misure emesse quando era vigente una differente normativa, restando aperta la possibilità per l’Autorità Giudiziaria di valutarne i riflessi in sede di verifica del permanere delle condizioni che hanno legittimato la misura cautelare.

2015-08-18T12:59:30+00:00 18 Agosto 2015|News|