La Corte di Cassazione, in via interpretativa, ha rimodellato nel tempo i limiti di applicabilità della fattispecie incriminatrice di millantato credito, ritenendo sufficiente l’insinuazione della corruttibilità della Pubblica Amministrazione e individuando il confine sussistente con il reato di traffico di influenze illecite.
Il mediatore che riceve o si fa promettere denaro o utilità dal privato era tradizionalmente punito per millantato credito ex art. 346 c.p. sia laddove avesse meramente millantato di avere un credito nei confronti del pubblico ufficiale, con il quale, invece, non vi era alcuna esistente relazione, sia laddove risultassero realmente esistenti delle relazioni con taluni rappresentanti della Pubblica Amministrazione.
A seguito dell’introduzione del reato di traffico di influenze illecite, avvenuta con l. n. 190/2012, la Suprema Corte ha individuato in via interpretativa il perimetro di applicazione del millantato credito, limitando la fattispecie ai soli casi di millanteria vera e propria. Ne consegue che le condotte di colui che, vantando un’influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover “comprare” il favore del pubblico ufficiale, condotte prima qualificate come reato di millantato credito ai sensi dell’art. 346 c.p., commi 1 e 2, devono, dopo l’entrata in vigore della n. n. 190/2012, “in forza del rapporto di continuità tra norma generale e norma speciale, rifluire sotto la previsione dell’art. 346 bis c.p., che punisce il fatto con pena più mite” (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 51688/2014).
Più recentemente, la stessa Corte di Cassazione ha chiarito come ai fini dell’integrazione del reato di millantato credito non sia necessario il versamento, né l’esplicita richiesta di denaro, ma sia sufficiente che sia manifestata la corruttibilità di un rappresentante, anche anonimo, della Pubblica Amministrazione. Il mediatore che si fa promettere il denaro adducendo la “comprabilità” della Pubblica Amministrazione, senza specificare chi sia il pubblico ufficiale effettivamente corruttibile, pone in essere una condotta penalmente rilevante e sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 346 c.p. (cfr. Cass. Pen., 34200/2015).