La Corte di Cassazione ha statuito che integra il reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p. la propalazione a terzi che il coniuge abbia contratto matrimonio solo per finalità economiche e finanziarie (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 23 giugno 2017, n. 31434).
La Suprema Corte, infatti, ritiene che il matrimonio sia un istituto da considerarsi ancora fondamentale nella nostra società e passibile di risultare danneggiato laddove sia strumentalizzato al solo fine di offendere la reputazione di uno dei coniugi. Reputazione che deve essere intesa come il senso della propria dignità personale nella opinione altrui e nella valutazione in ambito sociale.