La Corte di Cassazione, con sentenza del 17 maggio 2017, n. 24557, ha chiarito i limiti del reato di frode nel processo penale e depistaggio di cui all’art. 375 c.p.
Come noto, la fattispecie è stata introdotta dal legislatore in tempi relativamente recenti (L. 11 luglio 2016, n. 133).
L’art. 375 c.p. punisce con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che modifica in modo artificioso il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato per impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale.
La medesima pena è prevista se il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio afferma il falso o è reticente con la Polizia Giudiziaria o con l’Autorità Giudiziaria.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio deve essere preesistente alle indagini e la qualifica deve essere funzionalmente connessa con l’accertamento inquinato/depistato.