La Corte di Cassazione ha precisato il confine dell’obbligo dell’indagato di notiziare la persona offesa dal reato della presentazione dell’istanza di modifica della misura cautelare personale (art. 299, comma 3, c.p.p.).
Infatti, “L’avviso alla persona offesa della revoca o della sostituzione della misura cautelare, previsto dall’art. 299, commi 2 bis e 3, c.p.p., è obbligatorio, in caso di reati con violenza sulla persona, solo quando vi è un concreto pericolo di intimidazione, ritorsione o vittimizzazione secondaria. Invero solo il riferimento a un pregresso rapporto tra vittima e aggressore ovvero a concrete possibilità di ritorsioni, permette di individuare il fondamento razionale della norma sopra indicata tale da giustificare la compressione dei diritti processuali dell’indagato sottoposto a limitazione della libertà personale.” (così Cass. Pen., Sez. II, 12 ottobre 2017, n. 46996).
Si trattava, nel caso di specie, del delitto di rapina in cui le persone offese – i legali rappresentanti della banca – non erano presenti al momento della commissione del fatto di reato e che, quindi, non potevano ritenersi vittime di violenza.