La Corte di legittimità ha statuito, con sentenza n. 13934 del 22 marzo 2017, che il condannato alla pena dell’ergastolo che abbia espiato parte della pena in regime di liberazione condizionale con sottoposizione alla libertà vigilata può ottenere la concessione della liberazione anticipata ex art. 54 Ord. Pen.
In tal modo viene garantita al condannato l’anticipazione della cessazione della misura di sicurezza e dell’estinzione della pena ai sensi dell’art. 177 c.p.
La proposizione della domanda per l’accesso alla liberazione anticipata ex art. 54 Ord. Pen. è riservata al condannato a pena detentiva, il quale può favorire della detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata laddove abbia dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione.
La recente sentenza della Corte di Cassazione apre, quindi, nuovi orizzonti per la concessione della liberazione anticipata (invero già parzialmente sondati da alcune pronunce di merito).
Al fine di poter beneficiare della libertà anticipata, infatti, non è necessario che la detenzione sia in atto presso un istituto penitenziario, rilevando solo la pendenza del rapporto di esecuzione penale.
L’effetto estintivo ex art. 177 c.p. si produce “in modo assolutamente identico per qualsiasi pena, a prescindere dalla sua entità, se limitata o illimitata”, tanto che si deve concludere, secondo la Corte di Cassazione, per un’estensione della liberazione anticipata anche al condannato ergastolano già ammesso al regime della liberazione condizionale, fin tanto che la concessione della misura di favore consenta di conseguire la cessazione della libertà vigilata in tempi più brevi rispetto a quelli previsti in via ordinaria dalla legge, con la riduzione della sua durata e l’estinzione della pena.