Legittima difesa: una riforma adeguata?

//Legittima difesa: una riforma adeguata?

Tutti i giornali hanno dato notizia che il 4 maggio 2017 la Camera dei deputati ha approvato la proposta di modifica della legittima difesa (ancora da sottoporre al Senato).

La novità consiste, principalmente, nell’introduzione di un nuovo secondo comma all’art. 52 cod. pen. così formulato: “Fermo quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno”.

Viene precisato, inoltre, che la c.d. legittima difesa domiciliare trova applicazione “in tempo di notte” ovvero quando l’aggressione è “realizzata con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno”.

La formulazione è, certamente, oscura.

E’ probabile che il legislatore volesse introdurre una presunzione di sussistenza della legittima difesa quando la reazione all’aggressione sia commessa nel domicilio in ore notturne ovvero in caso di violazione di domicilio mediante violenza alle persone o alle cose, minaccia o inganno. In tal caso si vorrebbe. quindi, sempre poter giustificare la difesa privata.

Il nuovo secondo comma, tuttavia, esordisce con la formula “fermo quanto previsto dal primo comma”.

Quindi, delle due l’una.

O il legislatore intende legittimare le aggressioni notturne quando vi sia la violazione del domicilio, anche se il pericolo non è più attuale. Se così fosse, la norma sarebbe, senza dubbio, incostituzionale. Perché la reazione sia legittima (perché sia possibile sparare legittimamente al ladro), infatti, è necessario che l’aggressione subita sia attuale, o imminente (non è possibile sparare al ladro che sta scappando, anche se con la refurtiva). Lo impone l’art. 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché i principi di offensività e proporzionalità della norma penale immanenti nel nostro ordinamento.

O il legislatore intende che, in ogni caso, i requisiti richiesti dal primo comma (attualità del pericolo, necessità della difesa, proporzione tra offesa e difesa) siano sempre necessari, anche per la legittima difesa domiciliare. In questo caso la riforma risulterebbe del tutto inutile in quanto ogni fatto sarebbe scriminato al ricorre di tutti i requisiti già oggi previsti dalla legge vigente.

 

2017-05-23T12:49:02+00:00 9 Maggio 2017|News|