Il Tribunale di Milano, con ordinanza, ha rigettato la richiesta di un ente imputato ex art. 25 septies D.Lgs. 231/01 (lesioni personali per la violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/08) di accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168 bis c.p.
Nel caso di specie, l’ente (una s.r.l.) aveva avanzato richiesta di essere sottoposto al programma di trattamento predisposto con l’UEPE che prevedeva, peraltro, l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità.
Il Tribunale di Milano ha ritenuto che l’istituto delle sospensione del procedimento con messa alla prova non possa trova applicazione nei confronti dell’ente, ma solo dell’imputato persona fisica, in quanto:
– non vi è alcuna disposizione in tal senso negli artt. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p.
– non vi è alcun richiamo all’istituto neppure nel D.Lgs. 231/2001
– il lavoro di pubblica utilità che caratterizza la messa alla prova rientra “a pieno titolo tra le sanzioni penali” e, quindi, in ossequio al principio di riserva di legge ex art. 25 Cost., non può essere applica oltre ai casi espressamente previsti (divieto di analogia in malam partem).