Al fine di conformarsi alla decisione quadro 2003/568/GAI del 22 luglio 2003 del Consiglio dell’Unione Europea è stato di recente approvato il D.Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 che innova il reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c.
La nuova fattispecie incriminatrice si applica non solo agli apicali (amministratori, sindaci, direttori generali) di società, ma anche degli enti privati (fondazioni, ONLUS, comitati, associazioni,…) che, direttamente o anche per interposta persona “sollecitano o ricevono, per sè o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà“.
Ugualmente è punito chi esercita a qualsiasi titolo altre funzioni direttive nella società o nell’ente privato.
La norma chiarisce ora che la corruzione – sia attiva, sia passiva – può essere realizzata anche per interposta persona.
Il compimento o l’omissione dell’atto non sono più elementi essenziali per la consumazione del reato, costituendo ora l’oggetto del dolo specifico. Semplificando, sarà sufficiente che l’amministratore o il sindaco della società riceva la somma di denaro (la c.d. tangente), a prescindere dalla effettiva realizzazione dell’atto o dell’omissione da realizzare in violazione degli obblighi su di lui gravanti.
Il legislatore ha trasformato, quindi, la fattispecie in reato di pericolo innalzando il livello di tutela penale: perché sussista la corruzione tra privati il danno alla società non è più necessario. Trattasi di norma a consumazione anticipata.
Il reato rimane procedibile a querela della persona offesa che è da individuarsi nella società (assemblea dei soci) e non in qualsiasi altro soggetto che possa risultare, anche indirettamente, mero danneggiato dal reato (come i potenziali creditori della società). In via residuale rimane la previsione della procedibilità d’ufficio nel caso in cui “dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi”, ipotesi che richiede necessariamente l’effettivo compimento o l’omissione dell’atto infedele e la realizzazione del nocumento.