L’ “interesse” dell’ente nella responsabilità 231

//L’ “interesse” dell’ente nella responsabilità 231

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 295/2018, torna a valutare il criterio di responsabilità, oggettivo o soggettivo, da individuare in caso di interesse dell’ente alla commissione dell’illecito.

La disciplina (art. 5 D.Lgs. 231/2001) subordina la responsabilità dell’ente alla sussistenza di un reato commesso nel suo “interesse o vantaggio”. Si tratta di due criteri d’imputazione alternativi tra loro.

Secondo l’orientamento tradizione l’”interesse” deve essere inteso come la finalità, da valutare ex ante, che ha animato l’autore alla commissione della condotta illecita. Diversamente il “vantaggio” sarebbe da apprezzare in una prospettiva meramente oggettiva, da valutare ex post, «sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito ed indipendentemente dalla finalizzazione originaria del reato».

L’interesse andrebbe quindi valutato sulla condotta illecita; il vantaggio sulle conseguenze dell’evento.

Nella giurisprudenza di merito si era già approdati ad una concezione dell’”interessein senso oggettivo per quanto riguardava la responsabilità ex art. 25 septies D.Lgs. 231/01 (lesioni o omicidio colposo per violazione del d.lgs. 81/08).

Con la recente sentenza la Corte di Cassazione ha esteso tale nuova lettura anche ai casi di responsabilità 231 derivante da reati dolosi (nel caso di specie, truffa aggravata). Infatti, ai fini della configurabilità della responsabilità dell’ente, «è sufficiente che venga provato che lo stesso abbia ricavato dal reato un vantaggio, anche quando non è stato possibile determinare l’effettivo interesse vantato ex ante alla consumazione dell’illecito» e purché non sia stato accertato «che quest’ultimo sia stato commesso nell’esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi».

Secondo la Cassazione, infatti, è evidente «come la legge non richieda necessariamente che l’autore del reato abbia voluto perseguire l’interesse dell’ente perché sia configurabile la responsabilità di quest’ultimo, né è richiesto che lo stesso sia stato anche solo consapevole di realizzare tale interesse attraverso la propria condotta»

2018-02-03T08:59:59+00:00 5 Febbraio 2018|News|