Introdotto il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati

//Introdotto il nuovo reato di istigazione alla corruzione tra privati

Con il D.Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 è stato introdotto il nuovo art. 2635-bis c.c. che prevede il reato di istigazione alla corruzione tra privati.

La nuova fattispecie incriminatrice punisce la condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità ad un soggetto in posizione apicale (amministratore, sindaco, direttore generale,…) di società o ente privato affinché compia l’atto infedele.

Vi è mera istigazione quando l’offerta o la promessa non viene accettata. In caso di accettazione, invece, verrà integrato il reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2635 c.c., che si applica non solo alle società, ma anche agli enti privati (associazioni, fondazioni,…).

La fattispecie dell’istigazione non si applica laddove il soggetto istigato sia sottoposto alle altrui funzioni dirigenziali o direttive.

2017-05-02T08:54:42+00:00 28 Aprile 2017|News|