L’art. 10 d.lgs. n. 74/2000 punisce, nell’ambito della normativa penale-tributaria, la condotta di occultamento o distruzione dei documenti contabili finalizzata all’evasione di imposta. La recente revisione del sistema penale tributario operata con il d.lgs. n. 158/2015 (vigente dal 22 ottobre 2015) ha introdotto anche per il reato di occultamento o distruzione – diversamente da quanto indicato nella Relazione illustrativa al decreto di riforma e nella Relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione – la confisca, sia diretta, sia di valore, del profitto o prezzo del reato.
Prima del d.lgs. n. 158/2015, infatti, la confisca di cui all’art. 322 ter c.p., grazie al rinvio di cui all’art. 1, co. 143, l. n. 244/2007, era applicabile a tutti i reati tributari, ma non al delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (unica fattispecie esclusa). L’articolo 14, co. 1, lettera b), d.lgs. n. 158/2015 ha abrogato la norma contenuta nella Finanziaria 2008 (appunto la l. n. 244/2007) e ha introdotto l’art. 12 bis nel corpo normativo del d.lgs. n. 74/2000. Ecco la novità: oggi è prevista la confisca – sia diretta, sia equivalente – per tutte le fattispecie incriminatrici penali-tributarie di cui al d.lgs. n. 74/2000.
L’introduzione della confisca per il reato di occultamento o distruzione dei documenti contabili non era prevista nella legge-delega e non è quindi peregrino ipotizzare il rischio di censure di legittimità costituzionale per eccesso di delega. Si precisa, peraltro, che la conclamata natura sanzionatoria della confisca per equivalente potrebbe far ritenere l’introduzione dell’applicabilità della misura ablativa contraria alle linee generali della legge-delega n. 23/2014, il cui scopo era limitare – e non estendere – l’intervento della sanzione penale in materia fiscale. La novità normativa non è in alcun modo menzionata, inoltre, nella relazione illustrativa, indizio – forse – che siamo in presenza di un vero lapsus del Legislatore.
A prescindere dalle note polemiche, ritengo sussistano perplessità – forse le medesime che avevano spinto a suo tempo il legislatore ad escludere il delitto di occultamento o distruzione tra le fattispecie richiamate dall’art. 1, co. 143, l. n. 244/2007 – sull’applicabilità della confisca in caso di occultamento o distruzione, essendo difficile individuare l’ammontare delle imposte evase – e, quindi, il profitto o il prezzo del reato da sottoporre a confisca diretta ovvero da cui ricavare il dato per la confisca di valore – laddove il contribuente abbia integralmente distrutto od occultato la documentazione contabile. Tutto si dovrebbe fondare sulle presunzioni tributarie, le quali dubito possano avere una reale ed esclusiva portata in sede penale. Si tratta, infatti, pur sempre di un reato di pericolo che per sua natura è integrato anche in assenza di una effettiva evasione di imposta e, quindi, di un profitto confiscabile.
Sotto il profilo intertemporale, si segnala che la confisca diretta del profitto o del prezzo del reato potrebbe trovare applicazione anche per i fatti di reato pregressi e per i quali non sia stata pronunciata sentenza definitiva, ex art. 200 c.p. in tema di misure di sicurezza. Diversamente, la confisca per equivalente, avente natura sanzionatoria, non può trovare applicazione per i fatti antecedenti al 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 158/2015.