In arrivo la riforma in materia penale agroalimentare.

//In arrivo la riforma in materia penale agroalimentare.

La Commissione per l’elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare, istituita con D.M. 20.4.2015 e presieduta dal Dott. Gian Carlo Caselli, ha presentato  al Ministro della Giustizia il testo dello Schema di disegno di legge e le relative Linee guida illustrative  per riformare il penale agroalimentare. La finalità perseguita dal legislatore è, in breve, incrementare la sicurezza in materia alimentare; obiettivo perseguito anche grazie ai temi ed ai dibattiti affrontanti in EXPO Milano 2015, appena conclusosi.

Per raggiungere lo scopo, la Commissione ha tentato di razionalizzare il sistema normativo e di aggiornare l‘intervento penale nella materia agroalimentare.

Per apici, il testo dello Schema di disegno di legge apporta modifiche sia al codice penale, sia alla legislazione complementare (l. n. 283/1962).

A livello codicistico è prevista l’introduzione del Capo II nel Titolo VI Libro II Codice Penale, relativo al “Delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti e dei medicinali”.

E’ innovato il delitto di avvelenamento di acque o alimenti (art. 439 c.p.) ed è introdotta l’ipotesi di contaminazione o corruzione di acque o alimenti (art. 439 bis c.p.).

Il riformato art. 440 c.p. sanzionerà – laddove il testo dovesse essere approvato nell’attuale formulazione – la produzione, l’importazione, l’esportazione, il commercio, il trasporto, la vendita o la distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti. L’art. 442 c.p., invece, introdurrà una fattispecie di carattere omissivo: penalmente rilevante diventa la condotta di chi ometta, dolosamente, di ritirare dal mercato gli alimenti concretamente pericolosi.

L’art. 445 bis c.p. introduce il delitto di disastro sanitario: finalità perseguita è anticipare la tutela penale ed escludere la necessità di dimostrare la causalità individuale dei singoli eventi lesivi. Reato che, da quanto è dato capire, dovrebbe essere costruito come un delitto aggravato dall’evento morte o lesioni. Ad oggi tali previsioni rientrano nella fattispecie echeggiata dal 434 c.p., il c.d. disastro innominato tanto caro alla Giurisprudenza.

Il testo di riforma innova l’art. 5 l. n. 283/1962 ove è previsto il delitto di importazione, esportazione, preparazione, distribuzione o vendita di alimenti “comunque pregiudizievoli per la salute”.

La Commissione ha lavorato sulla proporzione delle offese, prevedendo una struttura piramidale della repressione penale. Per quanto attiene alle condotte di commercio al dettaglio (cfr. art. 4 lett. a) d.lgs. 114/1998), quelle dolose costituiscono contravvenzioni, quelle colpose meri illeciti amministrativi. Diverso per le condotte all’ingrosso, ritenute particolarmente pericolose. Se colpose sono configurate come contravvenzioni, se dolose come delitti. Ed ecco che per le contravvenzioni – esattamente come già in precedenza fatto in materia ambientale – si prevede l’estinzione del reato laddove siano rispettate le prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza e il pagamento in via amministrativa di una sanzione pecuniaria.

2015-11-02T12:18:28+00:00 2 Novembre 2015|News|