Le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione, all’udienza del 28 aprile 2016, Presidente Canzio, Relatore Piccialli, hanno affrontato la questione di diritto relativa agli effetti della indisponibilità del braccialetto elettronico sull’applicabilità di una misura cautelare meno afflittiva di quella carceraria.
Nel dettaglio: “Se il giudice, investito di una richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con c.d. “braccialetto elettronico”, o di sostituzione della custodia in carcere con la predetta misura, in caso di indisponibilità di tale dispositivo elettronico, debba applicare la misura più grave della custodia in carcere ovvero quella meno grave degli arresti domiciliari.”
All’udienza del 28 aprile 2016, la Cassazione a Sezioni Unite ha fornito la seguente soluzione:
“Il giudice, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure, qualora abbia accertato l’indisponibilità del suddetto dispositivo elettronico, deve valutare, ai fini dell’applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità,adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto”.