La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35553/15 depositata il 25 agosto 2015, ha ritenuto non applicabili le aggravanti previste nel caso di incidente stradale al guidatore che rifiuti di sottoporsi al test alcolemico.
La pronuncia si inserisce in un iter peculiare, posto che il Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, con decreto del 6 maggio 2015, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa all’applicabilità delle aggravanti previste nell’ipotesi di incidente stradale (art. 186 co. 2 bis C.d.S., che impedisce, tra l’altro, la possibilità di sostituire la pena con i lavori di pubblica utilità) a colui che, pur avendo provocato un incidente stradale, si sia rifiutato di sottoporsi al controllo tramite etilometro (art. 186 co. 7 C.d.S.).
Tuttavia, in attesa che le Sezioni Unite si pronuncino, la Quarta Sezione, in senso opposto rispetto ad altre recenti decisioni prese dalla medesima sezione, ha deciso in senso favorevole all’imputato. In caso di rifiuto al test e di incidente stradale è possibile svolgere i lavori di pubblica utilità di cui all’art. 186 co. 9 bis C.d.S.