Guida in stato di ebbrezza e lavori di pubblica utilità

//Guida in stato di ebbrezza e lavori di pubblica utilità

In caso di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita con quella dei lavori di pubblica utilità, da svolgersi presso enti pubblici territoriali e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato individuati tra quelli convenzionati con i Tribunali.

L’esito positivo del lavoro di pubblica utilità comporta l’estinzione del reato, oltre al dimezzamento della sanzione della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo sequestrato.

Nel caso, invece, di esito negativo, cioè di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro, il giudice dispone la revoca della pena sostitutiva, ripristinando quella sostituita, la sospensione della patente e la confisca.

Può essere disposta la revoca quando l’interessato non abbia reperito un ente convenzionato presso il quale svolgere i lavori di pubblica utilità?

A questa domanda risponde la Corte di Cassazione, Sez. I Penale, con la sentenza 10 ottobre 2017, n. 46555, secondo cui l’imputato non è tenuto ad indicare l’ente o la struttura presso la quale svolgere il lavoro di pubblica utilità, ne’ – con riferimento alla fase esecutiva – ad avviare il procedimento per lo svolgimento dell’attività individuata.

2018-01-19T10:30:03+00:00 19 Gennaio 2018|News|