Ex amministratore non risponde di bancarotta documentale

//Ex amministratore non risponde di bancarotta documentale

L’obbligo di conservazione e di consegna al curatore della documentazione e delle scritture contabili grava sull’amministratore in carica al momento della dichiarazione di fallimento e non sui precedenti amministratori.

Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 15 febbraio 2017, n. 21818).

Nel caso di specie l’amministratore di diritto, successivamente nominato liquidatore della società, si vedeva contestato il reato di bancarotta fraudolenta documentale per non aver conservato e consegnato le scritture contabili al curatore nonostante, dopo la fase di liquidazione, la società fosse stata riportata in bonis con la nomina di un nuovo e diverso amministratore, al quale l’imputato aveva consegnato tutta la documentazione contabile.

La Corte di Cassazione ha affermato che la condotta penalmente rilevante era addebitabile all’ultimo degli amministratori della società prima del fallimento, ma non all’imputato. Quest’ultimo, infatti, era stato amministratore di diritto in una fase precedente e per poter ritenere sussistente una sua responsabilità per bancarotta documentale si sarebbe dovuto provare, secondo la Cassazione, che fosse stato amministratore di fatto nell’ultima fase di vita della società. Diversamente si sarebbe in presenza di un mero concorrente esterno  (con necessaria prova del contributo causale e dell’elemento psicologico).

E’ stata così un’altra volta chiarita la differenza del regime di responsabilità penale gravante sull’amministratore di fatto rispetto all’extraneus. Gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili in capo all’amministratore di fatto, infatti, sono molto più pregnanti rispetto a quelli del concorrente esterno che sia privo di tale qualifica.

2017-06-15T16:07:12+00:00 16 Giugno 2017|News|