La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 12347/2016) si è espressa per la non configurabilità della responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro. Non si può automaticamente dedurre l’inadeguatezza delle misure di prevenzione dal verificarsi del dell’evento lesivo.
L’art. 2087 codice civile, infatti, impone che la responsabilità del datore di lavoro, in caso di infortunio o malattia professionale, sia ancorata alla violazione di specifici obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle più avanzate conoscenze tecniche e scientifiche.
Così è stata esclusa la responsabilità del datore di lavoro per l’avvenuto incidente di due dipendenti che circolavano nel cantiere ognuno in sella alla propria bicicletta.