La Corte Costituzionale, con sentenza n. 106 del 17 luglio 2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzione dell’art. 516 c.p.p. che prevede: “Se nel corso dell’istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l’imputazione e procede alla relativa contestazione”.
L’illegittimità dichiarata dal Giudice delle Leggi risiede nella mancata previsione della facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento), relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.
La Corte, infatti, tradizionalmente ritiene che i riti premiali (abbreviato e patteggiamento) costituiscano una modalità di espressione del diritto di difesa in quanto consentono di limitare l’entità della pena inflitta.