Delega di funzioni e reati ambientali nelle PMI

//Delega di funzioni e reati ambientali nelle PMI

L’art. 16 D.Lgs. 81/08 prevede i requisiti della delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Trattasi di requisiti fissati ex lege per traslare validamente la responsabilità dal datore di lavoro al delegato in materia antinfortunistica.

Come è noto i requisiti fissati dalla norma altro non sono che la cristallizzazione in previsioni di diritto positivo (quindi in norme di legge) dei principi giurisprudenziali che erano stati elaborati fino ad allora (2008) in materia. Il legislatore ha, in pratica, assorbito tutti i requisiti fissati dal diritto vivente nell’art. 16 D.lgs. 81/08, ad esclusione della necessità della grande dimensione dell’impresa. Oggi, pacificamente, è ammissibile in campo prevenzionistico l’attribuzione delle funzioni delegate anche in realtà di modesta entità organizzativa.

Ciò significa, pertanto, che il cd. requisito dimensionale, per espressa volontà legislativa non costituisce più condizione o requisito di efficacia di una delega di funzioni nella materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La delega di funzioni, quindi, può ritenersi valida ed efficace anche nelle imprese di piccole dimensioni, laddove siano rispettati, ovviamente, i requisiti richiesti dall’art. 16 T.U. Sicurezza (atto scritto, professionalità ed esperienza del delegato, autonomia di spesa …).

Non può diversamente concludersi sulla delega degli obblighi attinenti alla materia ambientale. La presenza di una volontà legislativa ben determinata (escludere il requisito della necessità della delega) nell’affine materia prevenzionistica esplica i suoi effetti, per esigenze di coerenza sistematica, anche nella materia ambientale, considerando gli inevitabili e naturali punti di contatto tra l’esercizio delle funzioni e gli adempimenti delegati nei due settori.

Ritenere ancora sussistente il requisito dimensionale quale condizione indispensabile dell’efficacia della delega di funzioni in materia ambientale, determinerebbe un’illogica ed ingiustificabile disparità di trattamento tra chi è delegato agli adempimenti ambientali e chi è delegato agli adempimenti in materia antinfortunistica, con l’ulteriore rischio di ambiguità laddove le deleghe (in materia di sicurezza e in materia ambientale) siano affidate allo stesso soggetto (circostanza che non di rado si presenta anche nelle piccole-medie imprese).

2017-05-23T12:52:59+00:00 5 Maggio 2017|News|