D.Lgs. 231/01: ammissibile la costituzione di parte civile ?

//D.Lgs. 231/01: ammissibile la costituzione di parte civile ?

Sembrava ormai definitivamente superata, in senso negativo, la questione relativa alla possibilità di consentire la costituzione di parte civile del danneggiato dal reato anche nei confronti dell’ente costituitosi nel giudizio in quanto imputato ex D.lgs. 231/01 (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 2251).

Diversa impostazione emerge, tuttavia, dalla recente ordinanza della Corte d’Assise di Taranto del 4 ottobre 2016 che, con un lavoro encomiabile, ha individuato un percorso logico-argomentativo di critica all’impostazione dominante.

Semplificando, la Corte d’Assise ha ritenuto che il legislatore del 2001 non abbia dato – volontariamente – integrale esecuzione alla legge delega (L. 300/2000) ed abbia evitato di adottare una disciplina “speciale” della costituzione di parte civile comunque riconoscendo, in via indiretta, l’ammissibilità della pretesa risarcitoria del danneggiato nei confronti dell’ente.

Il combinato disposto degli articoli 34 e 35 D.Lgs. 231/01, infatti, richiamando la disciplina generale, quella del codice di procedura penale, consentirebbe alla parte civile di costituirsi anche contro l’ente imputato ex D.lgs. 231/01.

In altri termini contro la società imputata ex D.Lgs. 231/01 sarebbe ammissibile la costituzione di parte civile del danneggiato dal reato secondo la generale disciplina del codice di rito.

2017-05-30T21:30:26+00:00 5 Giugno 2017|News|