Confisca per equivalente in caso di frode fiscale

//Confisca per equivalente in caso di frode fiscale

La Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. III, 18 luglio 2017, ud. 1 marzo 2017, n. 35156), ha statuito che: “Non sussiste violazione del principio del ne bis in idem convenzionale nel caso in cui con la sentenza di condanna per reati tributari commessi dall’imputato in qualità di amministratore di una società sia disposta nei confronti dello stesso la confisca di somme di denaro per un valore equivalente al profitto diretto, derivante dagli stessi reati, conseguito dall’ente”.

In caso di reato tributario (frode fiscale, fatture false, omessa o infedele presentazione della dichiarazione dei redditi, omesso versamento Iva e ritenute,…) il Giudice penale può ordinare la confisca dei beni per un valore equivalente al profitto del reato nei confronti dell’imputato (amministratore o legale rappresentante della società), in caso di mancato pagamento, da parte della società debitrice, degli importi evasi e alla stessa addebitati in via amministrativa.

La confisca, infatti, secondo la Cassazione, disposta in via diretta nei confronti della persona giuridica e non del suo amministratore, impedisce di ritenere sussistenti i presupposti per ravvisare una duplicazione di sanzioni, e quindi una violazione del principio del ne bis in idem, nei confronti del medesimo soggetto a seguito di medesime condotte, difettando il connotato ineludibile della identità dei soggetti sanzionati.

Resta, in ogni caso, ad avviso di chi scrive, una duplicazione – di fatto – delle sanzioni a carico della persona fisica, destinatario non solo della pena detentiva, ma anche di quella patrimoniale attuata con la confisca per equivalente.

2017-10-12T19:00:46+00:00 12 Ottobre 2017|News|