L’orientamento della Corte di Cassazione è costante nel ritenere che i doveri del proposto – anche del preposto di fatto – non si esauriscano nella sorveglianza del lavoratore e nell’obbligo di informazione, ma comprendano i doveri di informazione verso gli organi sovraordinati.
Nei casi di reiterate condotte realizzate dai lavoratori in violazione delle medesima regola cautelare finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, quindi, il preposto ha l’obbligo di portare a conoscenza del dirigente e del datore di lavoro la prassi illecita. Solo in tal modo potrà andare esente da responsabilità penale.
Celebre il caso in cui la Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sez. IV, 27 febbraio 2013, n. 9491) condannò per omicidio colposo ad un «preposto di fatto» che, dalle prove testimoniali, era emerso essere solito dirigere gli operai ed impartire loro le istruzioni sulle lavorazioni da effettuare e sulle attrezzature da utilizzare. Il soggetto si era assunto l’onere di impartire istruzione e di essere una figura di riferimento; da ciò una posizione di garanzia (ex art. 299 D.Lgs. 81/08) nei confronti dei lavoratori stessi in materia di salute e sicurezza. «In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, il che non vale, tuttavia, a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge» (Cass. Pen., sez. IV, 28/02/2014, n. 2224).