Il committente c.d. sottosoglia (ossia quello che affida i lavori ad un’unica impresa), concorre, insieme alle altre figure di garanti legalmente individuate, alla gestione del rischio connesso alla realizzazione di un’opera che ha specifiche caratteristiche ed è a lui riconducibile direttamente, in quanto ideatore, progettatore e finanziatore e, pertanto, vero dominus di essa. Il committente, infatti, è titolare di poteri di inibizione, la mancata attivazione dei quali, ove consenta la prosecuzione dei lavori in totale difformità alle norme più elementari poste a presidio dell’incolumità dei lavoratori impegnati nella esecuzione dell’opera stessa, si pone in rapporto di causa-effetto con l’evento infortunistico.
Con la sentenza del 09 febbraio 2016, (ud. 09/02/2016, dep. 01/06/2016), n. 23171, la Suprema Corte di Cassazione, Sez. IV, si è pronunciata sull’infortunio mortale verificatosi accidentalmente a danno di un pensionato che, occasionalmente, prestava attività lavorativa per una impresa edile. Nel caso di specie veniva accertato che l’impresa appaltatrice aveva mantenuto il cantiere in condizioni precarie, senza fornire alcuna protezione idonea ad impedire la caduta dall’alto. Nel dettaglio, erano contestate ipotesi di colpa specifica consistite nella violazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, artt. 3, commi 8 e 4, e del D.P.R. n. 164 del 1956 (ponteggi, parapetti e passatoie) e D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 96. A ciò si aggiungeva l’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano di sicurezza che individuasse i pericoli esistenti per quello specifico tipo di lavorazione e le misure necessarie per farvi fronte.
La sentenza si segnala in quanto la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che la posizione di garanzia gravasse non solo sul legale rappresentante dell’impresa edile appaltatrice dei lavori, e per la quale il pensionato svolgeva, appunto, attività lavorativa, ma anche nei confronti del committente dell’opera. In assenza di un responsabile dei lavori, infatti, il committente risponde per culpa in eligendo. Grava sul committente l’onere di verificare l’idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice a svolgere quel tipo di lavorazione e l’obbligo di inibire i lavori laddove ictu oculi sia riscontrabile una non corretta
Se il cantiere vede impegnata una sola ditta (cantiere c.d. sotto soglia), non vi è, del resto, l’obbligo per il committente di nominare un coordinatore per la progettazione e un coordinatore per la esecuzione dei lavori.
Quanto alla cornice normativa nella quale è inquadrata la posizione di garanzia riconosciuta in capo ai committenti, preso atto della intervenuta abrogazione del D.Lgs. n. 494 del 1996 a seguito dell’introduzione del T.U. di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, nel quale le norme del primo sono state sostanzialmente trasfuse, è stata ritenuta esistente una continuità normativa tra la disposizione di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 8 e il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 90, dando altresì atto del rinvio che lo stesso D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3 comma 1 opera alle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3 (oggi trasfuse nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 15 cui rinvia l’art. 90 citato).
La figura del committente dei lavori ha trovato esplicito riconoscimento solo con il D.Lgs. n. 494 del 1996. Prima di esso, infatti, né il D.P.R. n. 547 del 1955, né i successivi D.P.R. n. 164 del 1956, D.P.R. n. 302 del 1956 e D.P.R. n. 303 del 1956 menzionavano siffatto ruolo. Neppure il D.Lgs. n. 626 del 1994, vera e propria mappa dei principi del diritto prevenzionistico, nel definire le diverse posizioni soggettive (datore di lavoro, ecc.) menzionava il committente.
Si escludeva, pertanto, che il committente potesse rispondere delle inadempienze prevenzionistiche verificatesi nell’approntamento del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, delle quali rispondeva il solo datore di lavoro appaltatore.
Il quadro giuridico di riferimento è mutato con il D.Lgs. n. 494 del 1996, poiché la figura del committente ha trovato in quello strumento normativo una espressa definizione art. 2, comma 1, lett. b), così come vi hanno trovato esplicitazione gli obblighi sullo stesso incombenti (art. 3). Obblighi incombenti sul committente o, alternativamente, sul responsabile dei lavori.
All’esito di tale ricognizione normativa, pertanto, può affermarsi che la figura del committente, in passato titolare di una posizione di garanzia ancorata – in base al principio dell’effettività – ad una ingerenza in concreto nell’attività dell’appaltatore/datore di lavoro, dal D.Lgs. n. 494 del 1996 in avanti è figura espressamente contemplata dalla normativa di settore, come tale fonte di obblighi di controllo e di intervento, diversamente declinati in base alle dimensioni e alla tipologia del cantiere. Il committente, soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta e finanzia l’opera, è quindi titolare ex lege di una posizione di garanzia che integra quella di altre figure di garanti legali, tanto da poter anche designare formalmente un responsabile dei lavori, con compiti di tipo decisionale e gestionale, con esonero, nei limiti dell’incarico conferito, dalle responsabilità (Cass. Pen., Sez. 4, n. 37738 del 28/05/2013, Rv. 256635).
La normativa, peraltro, prevede ragionevolmente la possibilità che il committente non possa o non voglia gestire in proprio tale ruolo e, a tal fine, come già ricordato, gli è consentito designare un responsabile dei lavori (D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 2, oggi D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 89) che può essere incaricato dal committente, secondo la previgente disciplina, “ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera”, secondo l’art. 89 citato “per svolgere i compiti ad esso attribuiti” dallo stesso decreto 81/2008.