La nuova legge (L. 24/17) in materia di responsabilità medica (c.d. Legge Gelli – Bianco, approvata in data 28 febbraio 2017) sembra essere “a tutto tondo” disciplinando sia la sicurezza delle cure ed il rischio sanitario, sia la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata, nonché gli obblighi di assicurazione e le modalità dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità medica.
In tema di responsabilità medica avente rilievo penale la novità è rappresentata dal nuovo art. 590 sexies c.p. rubricato Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario.
La novità prevista è l’esclusione della responsabilità penale per il medico che per imperizia abbia cagionato eventi di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, attenendosi alle linee guida o, in mancanza, alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. Le raccomandazioni delle linee guida devono essere adeguate alle specificità del caso concreto.
Dovranno essere affrontati, e superati, i dubbi relativi alla conciliabilità tra l’essere imperiti e l’aver rispettato le linee guida.
Si va, inoltre, verso una positiviazzione (codificazione) delle linee guida che – un po’ come avviene in materia di stupefacenti – saranno individuate e prodotte dal Ministero in sede amministrativa. Resta il problema del sindacato su tali linee guida, su chi le debba verificare (commissioni composte da medici che hanno predisposto le linee guida medesime ? E chi assegna legittimità a questi verificatori ?) e sulla loro portata.
L’art. 6 della Legge Gelli-Bianco (L. 24/17) ha disposto l’abrogazione dell’art. 3 della Legge Balduzzi (L. 189/2012) eliminando il riferimento alla gradazione della colpa (grave e lieve).
La riforma sembrerebbe voler superare le incertezze interpretative portate dalla Legge Balduzzi, pur volendo sempre scongiurare i comportamenti di “medicina difensiva”.