La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34503 del 5 agosto 2016, ha confermato la sentenza di condanna per il delitto di lesioni personali di cui all’art. 590 c.p. cagionate da una garza accidentalmente dimenticata nell’addome della paziente all’esito di un’operazione di parto cesareo.
Nel caso di specie, in particolare, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità non solo del “ferrista”, a cui è demandato il compito di conteggiare le garze laparotomiche utilizzate, ma anche dello stesso capo equipe, a cui è demandata una specifica posizione di garanzia.
Il capo equipe, infatti, ha il compito di vigilare e monitorare l’attività degli altri medici, nonché di verificare il proprio operato. In ciò si sostanzia la posizione di garanzia che assume nei confronti del paziente, senza che in alcun modo possa rilevare il principio di affidamento. Il capo equipe, prima della chiusura, avrebbe dovuto lui stesso verificare il campo operatorio.
Ciò che, dunque, viene rimproverato al chirurgo non è la mancata verifica sull’operato degli altri medici e del “ferrista” (tipologia di responsabilità che richiama certo il principio di affidamento), ma la mancata realizzazione di un compito proprio che avrebbe dovuto svolgere con una diligenza superiore.
La Corte di Cassazione ha quindi individuato il principio per cui “Il dovere del chirurgo capo equipe di controllo del conteggio dello strumentario operato dal collaboratore si accompagna all’obbligo di diligenza nel controllo del campo operatorio, onde prevenire la derelizione in esso di cose facenti parti di quello strumentario”.