Bancarotta fraudolenta patrimoniale: reato di pericolo concreto

//Bancarotta fraudolenta patrimoniale: reato di pericolo concreto

Ricorreva per Cassazione l’amministratore di una fallita che era stato condannato in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (cfr. Cass. Pen., 7 aprile 2017, n. 17819).

Nel caso di specie all’imputato, amministratore della fallita, veniva contestato di aver alienato un bene immobile della società ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato ed in un momento in cui già si era manifestato uno stato di insolvenza (l’anno precedente alla vendita si erano accumulati debiti verso l’Erario e verso alcuni fornitori). Solo qualche mese dopo la vendita la società veniva messa in liquidazione, che però falliva, in realtà, tre anni più tardi.

La Suprema Corte ha colto l’occasione per indicare, espressamente, alcuni principi di diritto in tema di bancarotta prefallimentare per distrazione.

In particolare, sussiste il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale quando la vendita del bene è effettuata al fine di portare un ingiustificato arricchimento economico per l’autore del reato o terzi. La bancarotta tutela, infatti, l’integrità del patrimonio nella sua peculiare funzione di garanzia dei creditori e, quindi, l’offensività del reato si concretizza nel pericolo che l’esito di una eventuale procedura concorsuale possa essere condizionato da atti distrattivi che abbiano minato il patrimonio della società.

L’atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l’entità del patrimonio della società in relazione agli interessi della massa dei creditori e deve permanere tale fino all’epoca che precede l’ apertura della procedura fallimentare: il reato di bancarotta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto.

Diversamente,  lontano dalla fase di crisi o di insolvenza, e in specie quando l’impresa o la società sono in bonis, l’imprenditore può dare dinamicamente a singoli propri beni delle destinazioni che non necessariamente collidono ed anzi possono coesistere col principio di responsabilità di cui all’art. 2740 c.c., essendo egli semmai tenuto alla conservazione del valore del patrimonio nel suo complesso.

2017-07-15T21:52:16+00:00 10 Luglio 2017|News|