La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (ud. 6 luglio 2017) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 216, comma 4, L. Fall. (“la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”), disposizione richiamata dall’art. 223 L. Fall. per i fatti di bancarotta fraudolenta, in relazione agli articoli 3, 4, 41, 27 e 117 Cost. – quest’ultimo in relazione agli artt. 8 Cedu e 1 prot. n. 1 Cedu – nella parte in cui si prevede che alla condanna per uno dei fatti previsti conseguano obbligatoriamente, per la durata di dieci anni, le pene accessorie della inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
La questione riguarda, dunque, la pena accessoria interdittiva che attualmente è prevista nella durata fissa di dieci anni a prescindere dalla gravità in concreto del reato e dall’entità della pena irrogata.