Autoriciclaggio: abolitio criminis per una svista del legislatore

//Autoriciclaggio: abolitio criminis per una svista del legislatore

Il D.Lgs. 90/2017 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 (Supplemento Ordinario n. 28) ed entrato in vigore il 4 luglio u.s. –  ha attuato in Italia la c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849) modificando la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 231/2007 al fine di meglio tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza.

In tale occasione il legislatore sembrava aver abrogato – del tutto involontariamente – il reato di autoriciclaggio di cui all’art. 648 ter1 c.p. dal D.Lgs. 231/01, introdotto nel 2015. Infatti, con legge n. 186/2014, che regolava l’istituto della voluntary disclosure , il reato di autoriciclaggio era stato introdotto anche quale reato da responsabilità dell’ente (art. 25-octies D.lgs. 231/2001).

Ma il D.Lgs. 90/2017 ha modificato l’art. 72 D.lgs. 231/2007, che a sua volta modificava il D.Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti, eliminando il riferimento all’art. 648ter 1 c.p.

Ora il legislatore ha tentato di tornare sui suoi passi con uno strumento che, però, desta non poche perplessità.

E’ stato pubblicato, infatti, l’avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale n. 149/2017, con cui si è precisato che l’autoriciglaggio continua ad avere rilevanza penale. La rubrica corretta è la seguente: “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché’ autoriciclaggio” e il primo comma di tale articolo non si limita a richiamare gli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, ma anche l’art. 648-ter.1 che, appunto, sanziona l’autoriciclaggio.

Tuttavia, lo strumento utilizzato dal legislatore risulta improprio in quanto non appare utilizzabile nel caso di specie (cfr. DPR n. 1092/1985 secondo cui “gli errori e le omissioni vengono rettificati nei casi e secondo le modalità previsti dal regolamento di esecuzione del presente testo unico” e, quindi, dal DPR n. 217/1986, che prevede solo errori di stampa o difformità tra promulgato e pubblicato).

2017-07-25T18:03:35+00:00 18 Luglio 2017|News|