L’esperienza insegna che l’assistenza del legale (e non dell’assicuratore, vera Vostra controparte) è fin da subito indispensabile e quasi sempre determinante in caso di incidente stradale per riuscire ad ottenere realmente l’integrale risarcimento del danno subito. In caso di danni alle persone o anche solo ai veicoli è fondamentale procedere con un metodo preciso (certificati medici con indicazione della prognosi, visita medico-legale di parte, trattative con il liquidatore) per ottenere il risarcimento del danno nell’ambito della responsabilità civile auto (RCA) o della garanzia infortuni conducente.
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E’ proprio vero: ogni qual volta interviene l’avvocato in difesa del soggetto danneggiato (sia in caso di risarcimento diretto, sia in caso di risarcimento indiretto) è possibile ottenere dall’assicurazione un risarcimento congruo e maggiormente aderente ai parametri fissati dalla legge e dalle tabelle. In assenza di un intervento del legale di fiducia i risarcimenti sono spesso negati o, in ogni caso, ingiustificatamente limitati.
Non affidarsi ad un avvocato in caso di incidente stradale è un rischio che non vale la pena di correre, soprattutto nei casi in cui si siano verificate lesioni personali. Si deve tenere conto, inoltre, che le spese legali (anche stragiudiziali) rientrano nel danno indiretto e sono quindi a carico dell’Istituto Assicuratore responsabile del sinistro (o dell’assicurazione del danneggiato in caso di risarcimento diretto).
Nelle ipotesi di sinistro stradale la vera Vostra controparte – da cui nell’occasione dovete diffidare – è proprio la Vostra assicurazione.
L’intervento dell’avvocato consente, invece, grazie alla lettera di intervento, allo studio della documentazione medica, ai giusti consulenti di parte (medici-legali), di ottenere risarcimenti congrui per i danni subiti (sia nell’ambito della responsabilità civile obbligatoria, sia nel caso di specifica garanzia infortuni).
In tema di circolazione stradale, inoltre, l’assistenza giudiziale e la consulenza è resa anche per le ipotesi di reati stradali: il riferimento è sia alle contravvenzioni di guida sotto l’influenza dell’alcool di cui all’art. 186 C.d.S. (c.d. guida in stato di ebbrezza) ovvero di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti di cui all’art. 187 C.d.S. (c.d. guida sotto l’effetto di droghe), sia al delitto previsto dal nuovo art. 589 bis c.p. (c.d. omicidio stradale), che punisce molto severamente il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente sia causa di incidenti stradali mortali.
La contravvenzione di guida in stato di ebbrezza è stata in diverse occasioni, negli ultimi anni, modificata dal Legislatore, vista la necessità di incrementare l’effetto deterrente della pena per le condotte che destano molto allarme sociale nell’opinione pubblica.
Laddove sia effettuato l’accertamento dalla polizia stradale o dai carabinieri dello stato di ebbrezza o dello stato di alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di droghe è necessario immediatamente contattare un avvocato penalista di fiducia al fine di intervenire tempestivamente con l’adozione di taluni atti ed istanze. SI pensi, ad esempio, alla possibilità di richiedere entro 5 giorni dall’accertamento il permesso di guida provvisorio alla Prefettura competente per territorio ex art. 218, co. 2, D.Lgs. 285/1992. Successivamente, dovranno essere prese in considerazione le linee difensive idonee per gestire e controllare al meglio gli effetti della contestazione penale. Una delle vie più facili da intraprendere per uscire dal processo penale è rappresentata dai lavori di pubblica utilità, con conseguenti benefici in termini di sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Ulteriori linee difensive potranno essere valutate ed intraprese in relazione al tasso alcolemico, al soggetto proprietario del veicolo, all’eventuale verificazione di un incidente stradale, all’età del conducente.
Ogni linea difensiva deve essere pensata in considerazione del caso specifico. Fondamentale sin da subito è il coordinamento con il procedimento amministrativo e l’eventuale ricorso avanti il Giudice di Pace avverso il provvedimento emesso dalla Prefettura.
IPOTESI DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (D.LGS, 285/1992)
Velocità
Art. 141 C.d.S.
Superamento dei limiti di velocità
Art. 142 C.d.S.
Precedenza
Art. 145 C.d.S.
Uso del casco
Art. 171 C.d.S
Uso cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
Art. 172 C.d.S.
Uso di lenti ed apparecchi
Art. 173 C.d.S.
Inosservanza dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente
Art. 189 C.d.S.
Comportamento nei confronti dei pedoni
Art. 191 C.d.S.