Non solo il datore di lavoro, ma anche il delegato in materia antinfortunistica (ex art. 16 D.lgs. 81/08) – e, addirittura, in taluni casi anche l’RSPP ed i preposti (anche “di fatto“) – possono essere iscritti nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica in caso di infortuni sul lavoro (o malattie professionali) da cui siano derivate lesioni personali colpose (specie se superiori a 40 giorni di prognosi, in tal caso la procedibilità è d’ufficio) o, nei casi più gravi, incidenti mortali.
I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro occupano un ruolo importante sia nella generale visione della responsabilità penale, sia nell’ottica di compliance aziendale (D.Lgs. 231/01). Trattasi di fattispecie penali che sono integrate laddove il datore di lavoro e gli altri soggetti chiamati a ricoprire un ruolo di garanzia nell’ambito della materia antinfortunistica, come l’RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) o il delegato in materia antinfortunistica, commettano azioni od omissioni non rispondenti all’esigenza di assicurare ai lavoratori una adeguata e completa sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le responsabilità penali possono discendere sia da una errato lavoro effettuato in sede di valutazione del rischio, omettendo di individuare un determinato pericolo ovvero di indicare un apposito presidio o procedura nel DVR (documento di valutazione del rischio), sia da una violazione degli obblighi gravanti in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
Accanto alla sanzione amministrativa eventualmente sollevata a carico dell’azienda a seguito della verificazione di un infortunio, infatti, è anche possibile che l’ATS (Azienda Territoriale Sanitaria) proceda alla trasmissione della notizia di reato alla Procura della Repubblica competente per territorio. La contestazione penale, che si traduce nell’imputazione dei delitti di lesioni personali colpose di cui all’art. 590 c.p. ovvero, nei casi più gravi, di omicidio colposo di cui all’art. 589 c.p., tutti aggravati per la violazione delle norme poste a presidio della sicurezza dei lavoratori, può essere sollevata non solo in capo alla persona fisica (datore di lavoro, direttore dello stabilimento, delegato, preposto,..), ma anche in capo alla società ai sensi dell’art. 25 septies D.Lgs. 231/2001.
Per tali ragioni è sempre più importante non solo tentare di predisporre tutti i presidi necessari in materia di sicurezza, bensì anche dotarsi di un modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 che preveda le procedure ed i protocolli finalizzati ad impedire la verificazione di questi reati.
PANORAMICA DEGLI OBBLIGHI GRAVANTI SUL DATORE DI LAVORO E SUI DELEGATI (D.LGS. 81/08)
L’art. 18 D.Lgs. 81/08 (c.d. Testo Unico Sicurezza) prevede i seguenti obblighi a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori:
Valutazione dei rischi e predisposizione del relativo documento (c.d. DVR)
Nomina del medico competente
Designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi
Fornitura dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale)
Limitazione di accesso alle aree a grave rischio
Addestramento , informazione e formazione
Informazione sui rischi di un pericolo grave e immediato
Consegna del DVR al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Comunicazione all’INAIL dei dati relativi agli infortuni sul lavoro