Reati societari

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Reati societari 2020-11-14T16:54:43+00:00

La falsificazione di dati e numeri nel bilancio di esercizio da parte dell’amministratore o del sindaco di una società può integrare il reato di c.d. “falso in bilancio” (artt. 2621 e 2622 cod. civ.). Si tratta di un reato societario (come l’aggiotaggio, consistente nel rialzo e ribasso fraudolento dei prezzi, o l’infedeltà patrimoniale) che danneggia la società, i soci ed i creditori, punito con la reclusione. 

Con la locuzione “reati societari” si indicano le disposizione penali, per lo più contenute nel codice civile, finalizzate a reprimere con la pena (reclusione o multa) talune condotte realizzate dagli organi sociali sia di società  di persone, sia di capitali. Il legislatore ritiene, infatti, che vi sia una determinata categoria di beni giuridici (come, ad esempio, il capitale sociale, gli interessi dei creditori, l’insussistenza di un confitto di interessi) legati all’esercizio dell’attività di impresa in forma societaria che meritino di essere tutelati in via privilegiata attraverso il ricorso alla sanzione penale.

Con l. n. 69/2015 il legislatore ha modificato la disciplina del c.d. falso in bilancio prevedendo la pena della reclusione fino a 5 (reato di false comunicazioni sociali di cui all’art. 2621 c.c.) e limitando i casi di perseguibilità  a querela (fatti di lieve entità ex art. 2621 bis c.c.). La pena arriva a 8 anni di reclusione per le società quotate (art. 2622 c.c.).

Sono reati societari anche l’impedito controllo (art. 2625 c.c.), l’indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), l’illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società  controllante (art. 2628 c.c.) o le operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), ma anche la formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) e l’infedeltà  patrimoniale (art. 2634 c.c.).

Tra i reati societari possono annoverarsi anche la fattispecie incriminatrici che attengono al diritto penale del mercato finanziario. Sono penalmente rilevanti le pratiche di insider trading, tra cui si ricomprendono il reato di manipolazione del mercato (si pensi al rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio, di cui all’art. 501 c.p., o al delitto di manovre speculative su merci, di cui all’art. 501 bis c.p.), l’aggiotaggio (art. 2637 c.c.) ed il vero e proprio market abuse (abuso di informazioni privilegiate ex art. 184 T.U.F.), oltre al reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità  pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

I REATI SOCIETARI

False comunicazioni sociali
Art. 2621 c.c.

Fatti di lieve entità
Art. 2621 bis c.c.

False comunicazioni sociali delle società quotate
Art. 2622 c.c.

Impedito controllo
Art. 2625, comma 2, c.c.

Indebita restituzione di conferimenti
Art. 2626 c.c.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Art. 2627 c.c.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Art. 2628 c.c.

Operazioni in pregiudizio dei creditori
Art. 2629 c.c.

Omessa comunicazione del conflitto d’interessi
Art. 2629 bis c.c.

Formazione fittizia del capitale
Art. 2632 c.c.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Art. 2633 c.c.

Corruzione tra privati
Art. 2635 c.c.

Istigazione alla corruzione tra privati
Art. 2635 bis c.c.

Illecita influenza sull’assemblea
Art. 2636 c.c.

Aggiotaggio
Artt. 2637 c.c. e  501 c.p.

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
Art. 2638, comma 1 e 2, c.c.