La pubblicazione di un articolo di giornale dal contenuto falso e calunnioso (anche sul web o sui social), il furto in abitazione, la truffa, la violazione di domicilio sono tutte ipotesi di reati che incidono profondamente e direttamente nella vita del singolo. Parimenti, sono considerati particolarmente gravi le condotte di riciclaggio del denaro (anche nella forma dell’autoriciclaggio).
L’integrità psico-fisica e la vita sono beni giuridici che richiedono una tutela efficace presidiabile solo dal diritto penale, trattandosi del ramo del diritto che rappresenta lo strumento dello Stato più invasivo e persuasivo, per tali ragioni utilizzabile solo come extrema ratio.
Il Codice penale prevede e punisce i delitti contro la vita e l’incolumità individuale, come l’omicidio (art. 575 c.p.), l’infanticidio (art. 578 c.p.), l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.), l’istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), le percosse (art. 581 c.p.), la lesione personale (art. 582 c.p.), l’omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), la morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), la rissa (art. 588 c.p.), l’omicidio colposo (art. 589 c.p.), le lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), l’omissione di soccorso (art. 593 c.p.).
Afferiscono all’individuo altri beni giuridici meritevoli di tutela, come la reputazione, che è tutelata dal delitto di diffamazione (art. 595 c.p.), aggravata se commessa a mezzo stampa.
Tra i reati contro la persona, infine, vi sono la violenza privata (art. 610 c.p.) e la minaccia (art. 612 c.p.).
Nel nostro ordinamento – oltre alle fattispecie generali finalizzate a reprimere le violenze e le minacce – sono previsti degli specifici delitti commessi a danno della famiglia, tra i quali i più comuni sono la violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), l’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.), i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.). Trattasi di reati tutti identificati dal nostro Legislatore fin dal 1930, data dell’entrata in vigore del Codice Rocco, nel quale veniva valorizzata la famiglia intesa come soggetto collettivo portatore di interessi giuridici distinti da quelli dei singoli individui che la compongono.
Anche l’art. 29 della Costituzione indica la famiglia come soggetto giuridico meritevole di tutela e garanzia.
Rilevante in questo contesto è anche il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p. (c.d. stalking): trattasi di una fattispecie incriminatrice introdotta dal Legislatore nell’anno 2009 in risposta ai crescenti episodi di persecuzione che si verificavano – e si verificano – in ambito familiare e, in senso lato, sociale o “sul lavoro”, al fine di proteggere la libertà morale e, nelle ipotesi più gravi, l’incolumità individuale delle persone.
I reati contro il patrimonio sono fattispecie delittuose con cui il Legislatore individua il risparmio dell’individuo quale bene giuridico meritevole di tutela penale. In talune fattispecie, peraltro, accanto al patrimonio, trovano tutela altri beni giuridici: si pensi, ad esempio, al riciclaggio, norma che è posta a tutela anche della concorrenza e dell’andamento del mercato.
Alcuni di questi reati sono certamente di immediata percezione e di comune conoscenza. Ne sono esempi il delitto di furto (art. 624 c.p.) e la fattispecie di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624 bis c.p.), la rapina (art. 628 c.p.), l’estorsione (art. 629 c.p.), il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.), l’usurpazione (art. 631 c.p.), il danneggiamento (art. 635 c.p.), il danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.). Trattasi tutti di reati contro il patrimonio commessi mediante violenza alle cose o alle persone e possono comportare l’applicazione di misure restrittive della libertà personale già in fase cautelare. Alcune delle fattispecie sopra indicate comportano, inoltre, l’arresto in flagranza (art. 380 e 381 c.p.p.).
Il codice penale prevede, inoltre, i reati contro il patrimonio commessi mediante frode. Tra questi si annoverano il delitto di truffa (art. 640 c.p.), la frode informatica (art. 640 ter c.p.), l’insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), la circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.), l’usura (art. 644 c.p.), l’appropriazione indebita (art. 646 c.p.), la ricettazione (art. 648 c.p.), il riciclaggio (art. 648 bis c.p.), l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.). Tra questi reati vi è oggi, dopo la riforma operata dal Legislatore con la l. n. 186/2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, anche il delitto di autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.).
I reati contro il patrimonio sono riferibili sia alle persone fisiche, sia all’attività economica esercitata in forma di impresa. A riprova, il D.Lgs. 231/2001 ricomprende all’interno del catalogo dei reati presupposto molte fattispecie delittuose contro il patrimonio previste nel Codice penale. Ne sono esempi la truffa ai danni dello Stato, l’usura, l’autoriciclaggio.